Sì all’esdebitazione anche se parte dei debiti deriva da un precedente fallimento
Pronunciamento del Tribunale in controtendenza rispetto alla Cassazione, secondo cui il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione, alla luce della legge fallimentare, non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, prevista dal ‘Codice della crisi d’impresa’, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento
Non osta alla esdebitazione il fatto che la gran parte dell’indebitamento sia quello ‘trascinato’ dal precedente fallimento dell’impresa individuale del soggetto indebitato. Questo il principio fissato dai giudici (decreto dell’1 luglio 2026 del Tribunale di Modena), in palese controtendenza rispetto a quanto sancito nel 2025 dalla Cassazione, secondo cui il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione, alla luce della legge fallimentare, non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, prevista dal ‘Codice della crisi d’impresa’, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.
Sulla carta, la limitazione imposta dalla Cassazione all’accesso al procedimento di esdebitazione diretta dell’incapiente può astrattamente operare anche per la esdebitazione post liquidazione controllata. Ma tale visione può avere tutta una serie di conseguenze inique, secondo i giudici del Tribunale.
Innanzitutto, l’espressione “per qualsiasi ragione”, se applicata anche a casi in cui
la mancata fruizione del beneficio dell’esdebitazione non sia riconducibile ad alcuna condotta disonesta o negligente del debitore, si pone in tensione con la logica della cosiddetta ‘Direttiva Insolvency’, essendo sempre necessario un vaglio individualizzato della condotta come presupposto delle limitazioni al ‘fresh start’, ossia alla ripartenza possibile per il debitore onesto ma oberato dai debiti residui. In secondo luogo, va ribadito che il ‘fresh start’ è, del tutto al contrario, obiettivo principale della ‘Direttiva’, sì che le eventuali limitazioni, lungi dal poter essere automatiche, devono avere carattere residuale.
In terzo luogo, la stessa Cassazione precisa che altra questione, estranea alla fattispecie, potrà porsi, con conclusioni potenzialmente diverse, qualora il beneficio dell’esdebitazione venisse invocato dal debitore sovraindebitato incapiente a fronte di un’esposizione debitoria maturata successivamente al fallimento.
Su questo punto, però, non viene chiarito quali debbano essere le caratteristiche della nuova esposizione debitoria e cioè: se essa debba da sola determinare l’insolvenza o il sovraindebitamento; se essa debba essere ponderalmente superiore alla vecchia esposizione; se basti un unico minimale debito sopravvenuto che si aggiunga alla vecchia esposizione.
Vi è poi, secondo i giudici del Tribunale, un altro punto interrogativo: l’accesso ad una procedura del ‘Codice della crisi d’impresa’ consente finalmente di recuperare l’esdebitazione anche rispetto alla vecchia esposizione?
Per i giudici del Tribunale, analizzando lo specifico caso, è congruo provvedere alla esdebitazione del debitore, il quale: ha fatto accesso, in primo luogo, a una procedura di liquidazione controllata, e in epoca ben precedente rispetto all’isolato pronunciamento della Cassazione, potendo quindi ragionevolmente confidare in una successiva esdebitazione; vede nel passivo della procedura un (sia pur minimale) debito sopravvenuto rispetto a quelli precedenti non esdebitati; ha soddisfatto in misura significativa il ceto creditorio (quasi il 16 per cento complessivamente); dal punto di vista soggettivo, infine, è pienamente meritevole.
Risultano, poi, favorevolmente riscontrati la veridicità dei dati espositi ai fini della concessione dell’esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode, di dolo o di colpa grave.