Aveva solo un anno alla morte del nonno: niente risarcimento
Decisiva per i giudici è la constatata mancanza di prove in ordine ai rapporti, all’epoca, della nipote con il nonno
Nonno deceduto a causa della ‘epatite C’ contratta a seguito di una trasfusione di sangue praticatagli in una struttura sanitaria: niente risarcimento per la nipotina che all’epoca aveva solo un anno di età. Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 11201 del 26 aprile 2026 della Cassazione), i quali hanno valutato come decisiva la mancanza di prove in ordine ai rapporti della nipote con il nonno.
A portare la vicenda in Cassazione è il papà della bambina. È lui, difatti, ad adire le vie legali contro il Ministero della Salute per consentire alla figlia di ottenere un risarcimento del danno da lei subito in conseguenza della morte del nonno paterno.
Sia in primo che in secondo grado, però, la scelta si rivela infruttuosa, a fronte della mancanza di prove, secondo i giudici, in merito alla concretezza di un rapporto affettivo tra il nonno e la nipotina, che, all’epoca, aveva solo un anno di vita.
Secondo l’uomo, però, ci si trova di fronte ad un errore lampante, non essendo stato riconosciuto a sua figlia il danno non patrimoniale da lei subito per la perdita del rapporto parentale col nonno.
Col ricorso in Cassazione, quindi, l’uomo punta in maniera palese a ribaltare il giudizio d’Appello e a vedere riconosciuto un ristoro economico per la figlia.
Anche per i magistrati di terzo grado, però, la richiesta avanzata nei confronti del Ministero della
Salute è assolutamente priva di fondamento.
In premessa, vengono richiamate le valutazioni compiute dai giudici di merito. In particolare, il Tribunale ha negato il risarcimento del dedotto danno alla nipote ex filio della vittima primaria e ha affermato che non è stata fornita alcuna prova specifica dei danni subiti in forza della perdita del rapporto parentale con il nonno, deceduto in conseguenza della malattia sviluppata a cagione di una trasfusione di sangue infetto, difettando financo in punto di allegazione della sofferenza subita, mentre la Corte d’Appello ha sottolineato che il rapporto affettivo tra nipote e nonno non risulta nemmeno allegato.
Questo dettaglio è fondamentale, anche tenendo presente che, ai fini del riconoscimento di un danno non patrimoniale conseguente all’uccisione di uno stretto congiunto (o alle gravissime lesioni da questi subite), non è necessario un rapporto di convivenza, ma rimane la necessità che il congiunto alleghi e dimostri, in concreto, l’esistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, la cui perdita evidenzi il danno non patrimoniale e ne consenta la liquidazione, in via equitativa, in relazione all’intensità di detti rapporti. Fondamentale, quindi, provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno.
Va precisato, poi, secondo i giudici di Cassazione, che se nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cosiddetta famiglia nucleare – e cioè nei reciproci rapporti tra coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle e altri eventuali parenti stabilmente conviventi, come talora anche i nonni – il danno da perdita del rapporto parentale va presunto –salva prova contraria –, laddove invece si tratti di altri congiunti non conviventi nel nucleo, per ottenere il risarcimento del danno occorre l’allegazione e la prova di rapporti di affetto e solidarietà familiare.
Ragionando in questa ottica, l’allegazione e la prova dell’effettività dei rapporti con il familiare perduto, quanto meno stretta sia la parentela, tanto più dovranno essere specifiche. Di conseguenza, in caso di rapporti tra nonni e nipoti, sarà sufficiente allegare e provare, anche in mancanza di convivenza, solo la sussistenza di effettivi rapporti di affetto e solidarietà familiare, mentre con maggior rigore dovrà trattarsi la fattispecie di perdita in un legame di parentela via via più lontana. E per l’elemento affettivo occorre specifica prova anche entro il nucleo familiare, se il decesso si verifica quando l’asserito danneggiato ha un’età di primissima infanzia che potrebbe ancora impedire l’insorgenza del sentimento relazionale con il defunto.
Queste ultime considerazioni si adattano perfettamente alla vicenda in esame, poiché la giovane nipote non ha apportato sufficienti allegazioni in ordine ai suoi effettivi rapporti con il nonno, né ha richiesto alcuna prova in proposito, da cui fosse possibile (sia pure in via presuntiva) dedurre l’esistenza di tali rapporti, e questo ragionamento è solido e condivisibile, sanciscono i magistrati di Cassazione, se non altro per l’età della nipote all’epoca del decesso del nonno.