Sufficiente l’esclusione di molti creditori dalla possibilità concreta del contraddittorio o comunque dalle trattative
Legittimo parlare di una palese violazione dei criteri di buonafede e correttezza previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Legittima la revoca delle misure protettive per comportamenti contrari a buonafede e correttezza. Questo il paletto fissato dai giudici (ordinanza del 10 novembre 2024 del Tribunale di Roma), i quali aggiungono che la lacunosità degli elenchi dei creditori, che, alla data del ricorso per la conferma delle misure, avevano già assunto iniziative per la tutela dei propri crediti, l’esclusione dalle trattative di molti creditori durante la composizione negoziata della crisi e la mancanza di concretezza con riguardo a nuovi finanziamenti costituiscono violazioni dei criteri di buonafede e correttezza previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ampliando l’orizzonte, poi, l’esclusione di molti creditori dalla possibilità concreta del contraddittorio o delle trattative e la giustificata impossibilità degli stessi a concedere ulteriore credito, configurano presupposto per la revoca delle misure protettive perché inidonee a soddisfare l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative. Tirando le somme, da un canto, l’esclusione di molti creditori dalla possibilità concreta del contraddittorio o comunque dalle trattative, e, dall’altro, la dichiarata non disponibilità alle trattative della maggioranza di coloro, e cioè dei fornitori, che nell’ultimo periodo hanno subito il maggior incremento dei propri crediti insoluti (nello specifico, dal 2022 al 2023 nella misura del 63 per cento a fronte del 15 per cento di aumento, nel medesimo periodo, dei crediti bancari), e che dunque, di fatto, hanno finanziato, ma non per libera scelta, il tentativo di risanamento della realtà imprenditoriale, già di per sé, anche tenuto conto dei criteri di correttezza e buonafede previsti dal Codice della crisi d’impresa e risultati ripetutamente violati, concorrono nel configurare il presupposto della revoca delle misure protettive, a fronte della loro inidoneità a soddisfare l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative.