Marito inchiodato dalle dichiarazioni rilasciate dalla moglie in sede penale

Legittimo l’utilizzo delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalla donna, dalle figlie della coppia e dai loro fidanzati al fine di ricostruire le dinamiche familiari in funzione della decisione sulla richiesta di addebito.

Marito inchiodato dalle dichiarazioni rilasciate dalla moglie in sede penale

Separazione addebitabile al marito violento. Ad inchiodarlo basta, secondo i giudici (ordinanza numero 24748 del 16 settembre 2024 della Cassazione), il riferimento ai racconti fatti in sede penale dalla moglie, dalle figlie e finanche dai fidanzati di queste ultime. In sostanza, l’assenza, nell’ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre alla base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, quali le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari. Il giudice, dunque, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali ritualmente acquisite in sede civile nel contraddittorio delle parti, non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento. Non si presta così a censure l’utilizzo, da parte dei giudici, delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalla donna, dalle figlie della coppia e dai loro fidanzati al fine di ricostruire le dinamiche familiari in funzione della decisione sulla richiesta di addebito, mentre costituisce una circostanza priva di decisività la decisione dell’uomo di non ricorrere a riti alternativi, poiché l’utilizzabilità delle prove atipiche formate nel procedimento penale non dipende dalle scelte compiute dall’indagato o dall’imputato. Quindi, il giudice di merito, in presenza delle prove atipiche costituite dalle risultanze delle indagini preliminari, ben poteva ritenere le stesse sufficienti ai fini del decidere, considerando superflua la prova testimoniale richiesta dall’uomo sulle medesime circostanze. Di conseguenza, è palese la causa principale della separazione, dato che, una volta condivisi gli accertamenti del primo giudice in merito agli episodi di violenza fisica e morale posti in essere dall’uomo nei confronti della moglie, ha attribuito la responsabilità della rottura all’uomo per la grave violazione dei fondamentali e più elementari doveri nascenti dal matrimonio.

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