Sequestro probatorio: arrivano i chiarimenti della Suprema Corte
Durante le indagini preliminari, la richiesta di restituzione degli oggetti sequestrati a fini probatori può essere presentata esclusivamente al Pubblico Ministero coinvolto dall'interessato. Quest'ultimo potrà, poi, rivolgersi al Giudice per le Indagini Preliminari, in caso di opposizione a un eventuale decreto negativo. Se, al contrario, l'interessato si rivolge direttamente al G.I.P., il provvedimento emesso potrebbe essere considerato affetto da nullità assoluta o, addirittura, abnorme
La Corte di cassazione ha emesso un’importante pronuncia relativa al sequestro probatorio.
Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari aveva emesso un'ordinanza che rigettava la richiesta di restituzione di alcuni gioielli sequestrati a fini probatori avanzata dalle persone coinvolte nelle indagini.
Nonostante i ricorsi presentati dagli interessati contro l'ordinanza negativa, invocando la violazione di diverse disposizioni di legge e principi come la proporzionalità, l'adeguatezza e la residualità della misura cautelare reale, la Suprema Corte ha dichiarato tali ricorsi inammissibili. La decisione si basava sui principi stabiliti dalle Sezioni unite (Cass. n. 32938/2023) che confermavano l'inoppugnabilità del provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro probatorio, affermando il principio di specificità e tipicità dei mezzi di impugnazione.
Le Sezioni unite hanno, quindi, chiarito che:
- per quanto riguarda il sequestro probatorio, spetta al Pubblico Ministero decidere sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati con un decreto motivato. Gli interessati possono opporsi al decreto del P.M. che rigetta la richiesta di restituzione, e il G.I.P. interverrà conformemente all'articolo 127 c.p.p. Dopo una sentenza irrevocabile, sarà il giudice dell'esecuzione a prendere provvedimenti (articolo 263 c.p.p.).
- rispetto al sequestro preventivo, spetta al P.M. decidere sulla richiesta di revoca del sequestro o procedere direttamente al dissequestro con un decreto motivato, oppure trasmettere la richiesta al G.I.P. fornendo specifiche richieste e gli elementi su cui basare le valutazioni (articolo 321, comma 3, c.p.p.).
In conclusione, la Corte ha stabilito in modo netto che se l'interessato durante le indagini preliminari si rivolge direttamente al G.I.P. anziché al P.M., il provvedimento emesso dal G.I.P. sarà viziato da nullità assoluta per incompetenza funzionale. Questa decisione è stata confermata anche in una precedente sentenza (Cass. n. 6976/2023) che, addirittura, ha indicato come "abnormi" e soggetti ad annullamento senza rinvio sia il parere del P.M. sulla richiesta di restituzione dei beni sequestrati a fini probatori, sia il provvedimento del G.I.P. basato su tale parere.
La conclusione della sentenza è, pertanto, giustificata, scegliendo la soluzione che rispetta maggiormente il sistema processuale. In effetti, l'ordinanza emessa dal G.I.P. in questione sembra non rientrare nella categoria di provvedimento "abnorme" e risulta più aderente al sistema processuale considerare l'incapacità funzionale del G.I.P. come un difetto di "capacità del giudice", comportando la nullità assoluta del provvedimento.