Indeterminatezza dell’oggetto: presupposti della nullità del contratto di vendita
Fondamentale che, pur essendo l’oggetto astrattamente determinabile, manchi la determinazione concreta della prestazione attraverso l’approvazione del progetto esecutivo necessario per la specificazione delle caratteristiche del bene

Il contratto di vendita di beni personalizzati è nullo per indeterminatezza dell’oggetto quando, pur essendo l’oggetto astrattamente determinabile, manca la determinazione concreta della prestazione attraverso l’approvazione del progetto esecutivo necessario per la specificazione delle caratteristiche del bene da realizzare.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 3529 dell’11 febbraio 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo all’acquisto, da parte di una coppia, di un complesso di mobili da cucina con annessi elettrodomestici.
A dare il ‘la’ al fronte giudiziario è un’importante azienda italiana, che chiede un corposo risarcimento, quantificato in quasi 8mila euro, a fronte del comportamento tenuto da una donna, la quale, in compagnia del marito, aveva deciso di acquistare un complesso di mobili da cucina con annessi elettrodomestici, in mostra nel negozio, per un prezzo pari a 15mila euro, con tanto di previsione di pagamenti rateali di acconto, e poi, però, non aveva adempiuto al contratto.
Per i giudici d’Appello, però, la pretesa avanzata dalla società è priva di fondamento, essendo risultato il contratto nullo per indeterminatezza dell’oggetto, trattandosi della vendita di mobili personalizzati, vendita che avrebbe necessitato della specificazione in un apposito progetto reso parte integrante del contratto.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i giudici di Cassazione, i quali osservano che non vi è prova che il contratto fosse stato sottoscritto dalla pretesa parte compratrice, né vi è prova che l’accordo fosse stato concluso verbalmente.
Per maggiore chiarezza, viene sottolineato che l’oggetto del contratto, seppure determinabile, non risultava essere stato determinato, mancando l’approvazione contrattuale del progetto esecutivo. Di conseguenza, la prestazione è rimasta indeterminata.
Per quanto concerne la sottoscrizione del contratto, la firma della donna è risultata apocrifa, in quanto venne in realtà apposta dal coniuge, il quale non aveva alcun potere di vincolare la moglie;, che, peraltro, non aveva autorizzato l’operato del marito né lo aveva successivamente ratificato.