Separazione legale: per il mantenimento si deve considerare il tenore di vita
La separazione, a differenza del divorzio, comporta il mantenimento del legame coniugale per cui la definizione dei «redditi adeguati» per l'assegno di mantenimento si basa sul rispetto del tenore di vita matrimoniale. Lo ha chiarito la Cassazione, richiamando la costante interpretazione dell’art.156 c.c.
La controversia portata davanti alla Corte di Cassazione riguardava una richiesta di separazione legale presentata da un imprenditore, il quale era stato condannato dai giudici di merito a versare alla sua ex moglie un contributo mensile di €300,00 per il mantenimento.
Il ricorrente ha contestato questa decisione per due motivi.
Nel primo motivo di ricorso, l'imprenditore ha criticato la decisione impugnata poiché l’assegno era stato parametrato sulla base delle minori aspettative pensionistiche della sua ex-moglie rispetto alle proprie. In tal modo, sembrava che fosse stato violato il principio giuridico della decisione "rebus sic stantibus". Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa critica non poteva considerarsi ammissibile poiché la Corte d'Appello aveva valutato in modo esaustivo le capacità economiche e reddituali delle due parti, basandosi su una prognosi del tutto legittima.
Per quanto riguarda il secondo motivo, l'imprenditore ha sottolineato che i giudici di merito avevano concesso l'assegno di mantenimento sulla base di una presunta disuguaglianza patrimoniale, senza considerare che la sua ex-moglie, avendo sempre lavorato, doveva ritenersi economicamente autosufficiente.
I Giudici hanno precisato che, secondo l'interpretazione costante dell'articolo 156 del codice civile, la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Pertanto, gli "adeguati redditi" ai quali l'assegno di mantenimento deve essere parametrato sono quelli necessari per mantenere lo standard di vita precedentemente goduto durante il matrimonio, poiché persiste l'obbligo di assistenza materiale. Questo non è incompatibile con la situazione temporanea della separazione legale, che comporta solo la sospensione degli obblighi personali di fedeltà, convivenza e collaborazione.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'imprenditore.