Niente ‘piano del consumatore’ se l’assunzione del debito è stata fatta senza prospettiva di adempimento
Rilevante, nel caso specifico, anche l’inopportuno finanziamento di 33mila euro (con rata mensile di 380 euro) per l’acquisto di un veicolo

A fronte di una procedura di sovraindebitamento, il requisito della meritevolezza del debitore per l’omologazione del ‘piano del consumatore’ deve essere valutato secondo la normativa in vigore ratione temporis, richiedendo al soggetto di dimostrare di essersi indebitato con ragionevole prospettiva di adempimento e di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 22078 del 31 luglio 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il reclamo avanzato da una società (e poggiato su un corposo credito) a fronte della omologa del ‘piano del consumatore’ predisposto nella procedura di sovraindebitamento introdotta dal debitore.
In sostanza, il debitore non ha dimostrato di essersi indebitato con la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni assunte e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. In particolare, nel biennio preso in esame, l’uomo, pur in presenza di consistenti uscite, costituite dall’assegno di mantenimento versato alla ex coniuge e dal pagamento delle rate di mutuo contratto per l’acquisto, dopo la separazione, di una nuova abitazione e, a fronte di una sensibile decurtazione dello stipendio a seguito della revoca della carica dirigenziale con conseguente declassamento a funzionario, ha stipulato un nuovo mutuo e assunto due finanziamenti, con l’aggiunta delle spese necessarie per il nuovo nucleo familiare (una compagna e due figli), venendosi a determinare una situazione di irrimediabile compromissione della capacità di adempiere alle obbligazioni.
In sostanza, le ulteriori obbligazioni sono state assunte in quel biennio dall’uomo senza alcuna ragionevole aspettativa di poterle adempiere. E, in particolare, i giudici definiscono del tutto inopportuno il finanziamento di 33mila euro (con rata mensile di 380 euro) per l’acquisto di un veicolo, finanziamento che ha inciso negativamente su una situazione economico-finanziaria già ampiamente pregiudicata.
Sacrosanto, quindi, respingere la domanda di omologa del ‘piano del consumatore’, chiosano i giudici.