Comodato tra pubblica amministrazione e società privata: possibile il recesso ad nutum

Fondamentale, però, che vi sia una clausola ad hoc e non vi siano, invece, né un interesse pubblico tale da impedire il recesso né un affidamento tutelabile in capo alla società

Comodato tra pubblica amministrazione e società privata: possibile il recesso ad nutum

A fronte di un comodato tra pubblica amministrazione e società privata, la parte pubblica può esercitare il recesso ad nutum, se previsto con clausola ad hoc e se non vi sono né un interesse pubblico tale da impedire il recesso stesso né un affidamento tutelabile in capo alla società.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 1678 del 26 gennaio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in relazione alla concessione in comodato di un capannone di proprietà comunale.
Rilevanti per l’esito del contenzioso i dettagli dell’accordo. Innanzitutto, va qualificato il rapporto come comodato. Utile poi il riferimento alla clausola con cui si attribuisce al Comune comodante la facoltà di recesso ad nutum. Ciò perché il Comune ha concesso l’uso gratuito di un bene comunale alla società non in base ad una concessione amministrativa, ma in base ad un contratto privatistico di comodato gratuito. Dall’avviso pubblico, inizialmente emanato, infatti, può desumersi che almeno in un primo tempo il Comune aveva pensato di concedere il bene in uso con la forma della concessione pubblica, ma poi tale intento non si è concretizzato, avendo all’ultimo utilizzato lo strumento privatistico del contratto di comodato. E l’ente locale si è riservato una facoltà di recesso ad nutum dal contratto, che si aggiunge alla risoluzione di diritto.
In base a tale facoltà, accettata dalla società, il Comune si è riservata il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso di tre mesi, che, nel caso specifico, è stato concesso. Non ha senso, allora, andare ad indagare le ragioni del recesso, perché in base alla specifica clausola il Comune poteva esercitare il recesso a propria discrezione, senza obbligo di motivazione alcuna. E ciò è in linea con la natura del comodato gratuito, in cui il comodante, in quanto non ricava alcun beneficio o utilità dalla concessione del bene ad altri, può recedere in qualsiasi momento.
Di conseguenza, l’esercizio della clausola di recesso ad nutum, in favore del comodante, con preavviso non integra violazione dei principi di buonafede e correttezza contrattuale, purché sia rispettato il termine di preavviso convenuto, per l’appunto. E il comodatario che abbia liberamente accettato tale clausola non può vantare un legittimo affidamento nella prosecuzione del rapporto per l’intera durata originariamente prevista, attesa l’intrinseca precarietà del godimento derivante dalla natura stessa del contratto e dalla facoltà di recesso pattuita.

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