Assemblea del supercondominio: possibile decidere la ripartizione della spesa relativa alla prestazione di un servizio comune agli edifici

Impossibile sostenere si tratti di delibera nulla per impossibilità dell’oggetto

Assemblea del supercondominio: possibile decidere la ripartizione della spesa relativa alla prestazione di un servizio comune agli edifici

Rientra nella competenza dell’assemblea del supercondominio adottare una delibera di ripartizione in capo ai singoli condòmini di ciascun edificio della spesa relativa alla prestazione di un servizio comune agli edifici del supercondominio.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 9309 del 13 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in un grosso complesso immobiliare in provincia di Perugia.
A dare il ‘la’ alla querelle è stata una condòmina, la quale ha impugnato la delibera – del supercondominio – con cui i rappresentanti di ciascun condominio avevano approvato il riparto consuntivo delle spese comuni per il periodo 1° maggio 2015-30 aprile 2016, nonché il riparto preventivo di spesa per l’esercizio dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2017.
La condòmina ha impugnato la delibera, deducendo di avere sin dal novembre 2008 distaccato la propria unità immobiliare dall’impianto centralizzato e di non avere usufruito da tale data del riscaldamento e che, ciò nonostante, il supercondominio ha continuato ad addebitarle integralmente il servizio di riscaldamento. Allo stesso tempo, ella ha dedotto che la delibera è nulla per impossibilità dell’oggetto, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condòmini, ai quali non possono essere addebitati oneri e spese per un servizio non fruito.
A dare ragione alla condòmina sono i giudici di merito, per i quali la delibera del supercondominio, che ha ripartito le spese su base millesimale per i condòmini dei singoli edifici, è nulla per impossibilità dell’oggetto, giacché l’approvazione del bilancio su base millesimale non rientra tra le competenze dell’assemblea dei rappresentanti dei condomìni.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali partono, in premessa, da una considerazione: l’amministratore del supercondominio può chiedere e ottenere un decreto che ingiunga al singolo condòmino il pagamento della quota a lui spettante in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condomìni in misura proporzionale al valore millesimale della sua proprietà e non può invece proporre azione nei confronti dell’amministratore del singolo condominio. Ciò significa che rientra nella competenza dell’assemblea del supercondominio adottare una delibera, quale quella in esame, di ripartizione in capo ai singoli condòmini di ciascun edificio della spesa relativa alla prestazione di un servizio – di riscaldamento, nel caso specifico – comune agli edifici del supercondominio.

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