Volo cancellato: il rimborso del biglietto include anche la commissione percepita dall’intermediario all’atto dell’acquisto
I giudici precisano che, qualora una compagnia aerea accetti che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, si può presumere che essa conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario, pratica consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione
Cancellazione del volo: il rimborso del prezzo del biglietto deve includere la commissione riscossa da un intermediario al momento dell’acquisto.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo agli indennizzi riconosciuti dalla ‘KLM’ a seguito dell’annullamento di due voli, aggiungono che non è necessario che la compagnia aerea conosca l’importo esatto di tale commissione.
Il contenzioso ha riguardato diversi viaggiatori che hanno acquistato sul portale di prenotazione dell’agenzia di viaggi ‘Opodo’ biglietti aerei per un volo andata e ritorno della compagnia aerea ‘KLM’ da Vienna (Austria) a Lima (Perù).
Poiché i voli sono stati annullati, la ‘KLM’ ha rimborsato loro l’importo che avevano pagato, dopo aver dedotto circa 95 euro che la ‘Opodo’ aveva fatturato loro quale commissione di intermediazione.
I passeggeri hanno ceduto gli eventuali diritti al rimborso a un’associazione di tutela dei consumatori. E tale associazione ha sostenuto, dinanzi ai giudici austriaci, che il rimborso del costo dei biglietti aerei da parte della compagnia aerea doveva includere la commissione di intermediazione fatturata ai passeggeri, come nel caso in esame, da un’agenzia di viaggi che agisce in qualità di intermediario di tale compagnia aerea.
La ‘KLM’, per contro, sostiene di non essere obbligata a pagare la commissione di intermediazione, poiché essa ne ignorava la riscossione e, a maggior ragione, l’importo.
A fare chiarezza sono stati i giudici europei, i quali ricordano di essersi già pronunciati sulle commissioni di intermediazione nell’ambito dell’interpretazione della portata del diritto al rimborso dei passeggeri aerei, ritenendo che esse debbano essere incluse nell’importo del rimborso, a meno che siano state fissate all’insaputa della compagnia aerea.
Ebbene, tale eccezione, relativa alla conoscenza o no della commissione da parte del vettore aereo, potrebbe ricevere diverse interpretazioni.
I giudici europei precisano però, analizzando lo specifico caso, che qualora una compagnia aerea accetti che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, si può presumere che essa conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario, pratica consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione. Poiché tale riscossione è una componente inevitabile del prezzo del biglietto aereo, essa deve essere considerata autorizzata dalla compagnia aerea. Pertanto, la compagnia aerea deve rimborsare la commissione. Non è necessario, invece, che la compagnia aerea conosca l’importo esatto della commissione di intermediazione. In caso contrario, la tutela dei passeggeri prevista dal legislatore dell’Unione Europea sarebbe indebolita, precisano i giudici, e il ricorso ai servizi di un intermediario risulterebbe meno attrattivo.