Ungheria ‘censurata’ per avere ostacolato una emittente radio
In generale, qualsiasi misura nazionale che limiti o restringa l’accesso delle emittenti radio alle radiofrequenze può comportare un’ingerenza nel loro diritto alla libertà dei media associata alla libertà di radiodiffusione
Ungheria ‘censurata’ dai giudici europei (sentenza del 26 febbraio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) per avere impedito ad una emittente di fornire i propri servizi di media su una frequenza radio.
Il riferimento è, nello specifico, a ‘Klubrádió’, un’emittente radiofonica commerciale ungherese che, dal 1999, trasmetteva i propri programmi su frequenze radio. Nel 2014 essa ha stipulato un contratto con il ‘Consiglio ungherese per i media’, relativo al diritto di fornire servizi di media sulla frequenza ‘MHz 92,9’ nella zona di diffusione di Budapest. Il contratto è stato stipulato per una durata di sette anni, con possibilità di rinnovo per un periodo di cinque anni.
Alla scadenza del contratto, il ‘Consiglio per i media’ ha respinto la domanda di rinnovo, poiché riteneva che ‘Klubrádió’ avesse violato per due volte l’obbligo di informare mensilmente sulle quote di trasmissione, il che costituiva una violazione reiterata.
Secondo la legge ungherese sui media, una siffatta violazione comporta automaticamente il diniego di rinnovo.
Successivamente il ‘Consiglio per i media’ ha pubblicato un bando di gara per la fornitura di servizi di media sulla frequenza in questione, ma la candidatura di ‘Klubrádió’ è stata dichiarata nulla. E tale decisione è stata motivata adducendo carenze nel palinsesto e l’esistenza di un patrimonio netto negativo di ‘Klubrádió’ nei cinque anni precedenti la presentazione della sua candidatura, che avrebbero reso la sua offerta inadatta a garantire la presenza sul mercato dei media di una stazione radio stabile e prevedibile dal punto di vista del suo funzionamento.
La Commissione Europea, ritenendo che l’Ungheria avesse violato, in particolare, il quadro normativo dell’Unione Europea in materia di comunicazioni elettroniche , i principi di proporzionalità, non discriminazione e buon andamento dell’amministrazione, nonché la libertà di espressione e informazione sancita dalla ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea, ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
La maggior parte delle censure proposte dalla Commissione Europea sono state accolte. I giudici hanno accertato, difatti, che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione Europea.
A questo proposito, i giudici ricordano che, alla luce del quadro normativo dell’Unione Europea relativo alle comunicazioni elettroniche, i diritti di uso delle radiofrequenze devono essere attribuiti in base a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Orbene, la legge ungherese sui media esclude automaticamente il rinnovo dei diritti di uso delle radiofrequenze qualora venga commessa un’infrazione reiterata, persino quando le infrazioni siano di lieve entità, puramente formali e siano già state sanzionate e corrette. Di conseguenza, questa legge, così come la decisione di diniego di rinnovo, adottata in base ad essa nei confronti di ‘Klubrádió’, violano il principio di proporzionalità. Questa legge è parimenti contraria a detto principio per il fatto che esclude la facoltà, per i fornitori di servizi di media il cui diritto di uso delle frequenze radio non sia stato rinnovato a causa della commissione di un’infrazione reiterata, di chiedere diritti di uso temporanei.
Parimenti, la decisione di nullità dell’offerta di ‘Klubrádió’ è sproporzionata, in quanto fondata su irregolarità di lieve entità riguardanti il palinsesto, la cui rettifica non avrebbe avuto nessuna rilevanza riguardo agli elementi sostanziali della candidatura. Per di più, il motivo di nullità basato sul patrimonio negativo di ‘Klubrádió’ e sull’impossibilità di far fronte alle sue spese con il suo solo fatturato netto è contrario ai principi di trasparenza e proporzionalità. Infatti, da un lato, nessun requisito concernente lo stato patrimoniale dei candidati o la necessità di far fronte alle proprie spese con il solo fatturato netto figurava tra le condizioni relative alla solidità finanziaria imposte ai candidati dal bando di gara in questione né era ragionevolmente deducibile da nessuna regola di detto bando. D’altra parte, quando la solidità economica del candidato non è messa in discussione, un motivo di nullità basato su tale requisito eccede quanto necessario a garantire la presenza sul mercato dei media di un’emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento.
Peraltro, i giudici constatano che la decisione di negare il rinnovo è stata adottata molto tempo dopo il termine di sei settimane previsto dal quadro normativo. Inoltre, la procedura di gara non è stata organizzata in tempo utile a consentire l’adozione di una decisione prima della data di scadenza dei diritti di uso di ‘Klubrádió’. Pertanto, l’Ungheria ha violato anche il principio di buon andamento dell’amministrazione.
Infine, l’Ungheria ha violato, sanciscono i giudici, la libertà di espressione e informazione sancita dall’articolo 11 della ‘Carta dei diritti fondamentali’, mediante, da un lato, l’adozione sia della decisione di diniego di rinnovo, sia della legge sui media, e, dall’altro, tramite l’adozione sia della decisione di nullità, sia del bando di gara in questione. Infatti, qualsiasi misura nazionale che limiti o restringa l’accesso delle emittenti radio alle radiofrequenze può comportare un’ingerenza nel loro diritto alla libertà dei media associata alla libertà di radiodiffusione.
I giudici constatano a questo proposito che le violazioni e le inadempienze contestate a ‘Klubrádió’ nella presente fattispecie, che sono alla base sia della decisione di diniego che della decisione di nullità e che hanno concretamente impedito a tale emittente radiofonica di proseguire la sua attività nel settore della radiodiffusione, sono ricollegate o ad imprecisioni di lieve entità e di natura formale o ad aspetti che, in quanto tali, non dovrebbero comportare l’impossibilità, per una radio, di proseguire la propria attività.