Lettera ‘i’ e un cuore su capi di abbigliamento: no alla registrazione come marchio
Il segno rischia di essere immediatamente inteso come l’espressione “io amo” e neppure la sua posizione gli può conferire carattere distintivo

Impossibile registrare come marchio un segno costituito dalla lettera ‘i’, però maiuscola’, affiancata da un cuore rosso stilizzato.
Questa la posizione assunta dai giudici (sentenze del 9 luglio 2025 del Tribunale dell’Unione Europea), i quali, a fronte delle obiezioni sollevate da un’azienda tedesca, hanno confermato la decisione presa tempo addietro dall’’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale’.
Per risalire all’origine della vicenda bisogna tornare al 2022, quando un’impresa tedesca chiede in ambito europeo la registrazione di tre marchi, come marchi di posizione, per capi di abbigliamento, in particolare t-shirts, sweat-shirts e pull-overs. Nello specifico, si fa riferimento ad una lettera ‘i’ maiuscola affiancata da un cuore rosso stilizzato, posizionati, sulla parte sinistra del petto di un capo di abbigliamento, su un’etichetta interna di un capo di abbigliamento e su un capo di abbigliamento all’esterno, all’altezza della nuca.
A fronte della descrizione fornita dall’azienda tedesca, relativa non solo alla – presunta – peculiarità del marchio ma anche al suo posizionamento sui differenti capi di abbigliamento, però, l’’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale’ osserva che i marchi richiesti risultano essere privi di carattere distintivo, cioè non consentono di distinguere i specifici prodotti da quelli di altre imprese. Mentre il segno, proposto per la registrazione come marchio, rischia di essere immediatamente inteso come l’espressione “io amo”, e neppure la sua posizione gli può conferire carattere distintivo.
Tirando le somme, secondo l’’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale’, il segno proposto dall’azienda tedesca non può essere registrato come marchio dell’Unione Europea per capi di abbigliamento come le magliette, e, anche se viene rivendicato per alcune posizioni specifiche, esso non consente di distinguere i prodotti controversi da quelli di altre imprese.
Sulla stessa lunghezza d’onda, ora, anche i giudici del Tribunale dell’Unione Europea, poiché la posizione specifica del segno figurativo su un articolo di abbigliamento, come descritta dall’azienda tedesca nelle sue domande di registrazione, non è idonea a conferire a tale segno, che in quanto tale ne è privo , un carattere distintivo in relazione ai prodotti indicati.