L’amministratore di condominio non può essere nominato tacitamente

Nemmeno nel caso di c.d. condominio minimo, costituito cioè da due sole unità abitative

L’amministratore di condominio non può essere nominato tacitamente

Nel caso esaminato dal Tribunale di Genova con la sentenza del 3 aprile 2024, n. 1026 vi erano infatti due soli condomini. Uno agiva contro l’altro per ottenere il pagamento del compenso asseritamente maturato in qualità di amministratore ed otteneva decreto ingiuntivo a tale scopo. L’altro condomino proponeva opposizione ritenendo che non ci sarebbe stato nessun atto formale di nomina ad amministratore e quindi contestando il pagamento delle somme richieste a titolo di compenso.

Secondo il Tribunale ligure tale prospettazione è corretta. Il sedicente amministratore riteneva di essere legittimato in virtù di un accordo tacito intervenuto con l’altro condomino (deceduto durante il processo e sostituito quindi dagli eredi), dimostrato anche dal fatto che il compenso in passato era sempre stato regolarmente versato.

Come anticipato però il Tribunale ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo.

Nel nostro ordinamento giuridico non è infatti configurata la nomina tacita o implicita dell'amministratore condominiale. L'art. 1129 c.c., infatti, non consente tale tipo di designazione, in virtù dell'obbligo, previsto a pena di nullità, di specificare l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività di amministratore. Ma non solo. L'art. 1136 del Codice civile, stabilisce espressamente quale maggioranza occorra per provvedere sia alla nomina che alla revoca dell’amministratore, che quindi devono essere espresse.

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