Furto di automezzi in leasing: la clausola di vincolo dell’assicurazione individua il beneficiario dell’indennizzo

Se la polizza assicurativa prevede la c.d. clausola di vincolo, sarà la società di leasing l’unica legittimata ad agire davanti al giudice per ottenere l’indennizzo

Furto di automezzi in leasing: la clausola di vincolo dell’assicurazione individua il beneficiario dell’indennizzo

A seguito del furto di un furgone in leasing, l’utilizzatore chiedeva all’assicurazione il pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza ma la società riteneva che la richiesta di indennizzo potesse essere presentata solo dalla società di leasing. Il Tribunale, aderendo a questa tesi, rigettava la domanda, decisione confermata poi anche in appello.

La società soccombente ha dunque proposto ricorso in Cassazione. Il ricorso risulta però privo di fondamento.

I contratti di assicurazione prevedono infatti una clausola di vincolo con cui le parti individuano un beneficiario che avrà diritto all'indennizzo assicurativo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza, quindi anche in caso di furto.

Come già affermato dalla giurisprudenza, «nella struttura del contratto assicurativo con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell''assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria».

In altre parole, la clausola di vincolo individua, dal punto di vista processuale, il soggetto che può chiedere davanti al giudice la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell’indennizzo.

Nel caso di leasing, il vincolo inserito con riferimento alla società di leasing priva l’utilizzatore del bene della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l’indennizzo in caso di furto.

La Corte quindi può solo rigettare il ricorso in quanto la società che ha avviato il processo non era legittimata a farlo (Cass. civ., sez. III, ord., 29 aprile 2024, n. 11373).

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