Fondo patrimoniale: possibile l’inclusione dell’obbligazione assunta nell’esercizio di un’attività di impresa

Necessario che però l’azienda costituisca lo strumento attraverso cui si trae il reddito necessario al sostentamento familiare

Fondo patrimoniale: possibile l’inclusione dell’obbligazione assunta nell’esercizio di un’attività di impresa

Un’obbligazione assunta nell’esercizio di un’attività d’impresa non è aprioristicamente estranea al fondo patrimoniale qualora l’azienda costituisca lo strumento attraverso cui si trae il reddito necessario al sostentamento familiare.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 24595 del 10 agosto 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo al pignoramento di alcuni immobili e all’opposizione all’esecuzione poggiata su un fondo patrimoniale.
In generale, in tema di fondo patrimoniale, la tutela segregativa riguarda esclusivamente la famiglia nucleare, composta dai coniugi e dai figli, anche maggiorenni, solo se non autonomi patrimonialmente e ancora a carico, restando esclusi i figli maggiorenni economicamente indipendenti e, più in generale, i componenti della cosiddetta famiglia parentale allargata, per i quali non sussiste più un obbligo legale di mantenimento.
I bisogni della famiglia comprendono, oltre alle esigenze essenziali di mantenimento e abitazione, anche l’armonico sviluppo della vita familiare e il potenziamento della capacità lavorativa ed economica del nucleo, sicché i debiti contratti nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale – o mediante rilascio di fideiussione – non sono di per sé estranei al fondo patrimoniale, dovendosi accertare in concreto se essi siano finalizzati a procurare o conservare le risorse destinate al sostentamento del nucleo protetto. È, tuttavia, estraneo ai bisogni della famiglia il debito assunto a favore di società facenti capo a figli maggiorenni e patrimonialmente autonomi, quando non sia provato che l’attività sociale costituisca lo strumento di produzione del reddito del nucleo familiare dei coniugi disponente. In tal caso, i beni del fondo non sono aggredibili dal creditore, purché il debitore dimostri che il creditore conosceva, al momento della nascita dell’obbligazione, la estraneità di tale debito ai bisogni della famiglia, non potendo detta conoscenza essere esclusa o affermata sulla sola base della natura imprenditoriale dell’obbligazione o della mera esistenza di rapporti societari all’interno del gruppo familiare allargato.
Da tempo si è chiarito che il fondo patrimoniale è uno strumento funzionalmente orientato a far fronte alle esigenze della famiglia intesa in senso stretto: i coniugi e i figli dei quali essi hanno cura e il cui mantenimento è imposto dalla legge, non riferendosi l’istituto alla famiglia cosiddetta parentale, ma alla famiglia nucleare, che comprende oltre che i coniugi anche i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente.
Peraltro, la costituzione del fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali. Di conseguenza, la norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare: in essa sono compresi i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente, nonché gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo. In quest’ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti.
Dunque, la tutela segregativa non è estensibile alla famiglia parentale allargata, ossia a quei soggetti – siano essi figli maggiorenni economicamente autosufficienti, ascendenti o collaterali – che non siano più destinatari di un obbligo legale di mantenimento in capo ai disponenti, limite soggettivo la cui ratio è evidentemente quella di evitare che il fondo patrimoniale – che incide sulla garanzia generica dei creditori, sottraendo ad essa determinati beni – sia utilizzato laddove il sacrificio della posizione creditoria non trovi la sua giustificazione nell’esigenza di tutelare il nucleo familiare che fa capo ai coniugi disponenti, onde non vi è invece ragione di estendere tale tutela a favore di soggetti che hanno acquisito piena autonomia patrimoniale e che operano sul mercato come centri di imputazione giuridica indipendenti.
In questa ottica, la nozione di ‘bisogni della famiglia’ ricomprende non solo le necessità essenziali di sostentamento, ma anche le esigenze relative all’armonico sviluppo della vita familiare e al potenziamento della capacità lavorativa ed economica del nucleo familiare. Perciò, la costituzione del fondo patrimoniale è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esse, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.) in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché ai potenziamento della sua capacità lavorativa.
Inoltre, in materia di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l’inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l’iniziativa funzionale all’incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest’ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l’eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti. D’altro canto, sono sicuramente estranei ai bisogni della famiglia i debiti contratti per soddisfare esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi e pacificamente individuali.
Tutto ciò implica che un’obbligazione assunta nell’esercizio di un’attività d’impresa non sia aprioristicamente estranea al fondo patrimoniale qualora l’impresa costituisca lo strumento attraverso cui i disponenti traggono il reddito necessario al sostentamento familiare.
Tornando alla vicenda in esame, due elementi sono fondamentali, anche secondo i magistrati di Cassazione: l’estraneità oggettiva del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza soggettiva di tale estraneità da parte del creditore.
Quanto al primo punto, si applica un perimetro non ristretto dei bisogni della famiglia, intesi come non limitati alle esigenze essenziali dei componenti familiari, ma anche quelle relative al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. Ciò in ragione di una nozione di famiglia, ai cui bisogni occorre aver riguardo, che è solo quella nucleare, formata dai coniugi e dai figli a carico, essendo esclusa quella allargata costituita anche dai figli maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico.
Ampliando l’orizzonte, la nozione di bisogni della famiglia, viene chiarito, non si esaurisce nelle necessità primarie di sostentamento, ma abbraccia ogni esigenza connessa al pieno sviluppo della vita familiare, incluso il potenziamento della capacità lavorativa e del benessere economico del nucleo.
Tuttavia, va circoscritto, come nella vicenda in esame l’ambito soggettivo di tale tutela, escludendo dall’area di protezione i figli maggiorenni economicamente indipendenti e, da tale premessa, va tratta la conseguenza che, nel caso specifico, le esigenze finanziarie della società partecipata dai figli ultracinquantenni dell’uomo non potessero qualificarsi come bisogni della famiglia del garante, il cui nucleo familiare era composto solo dai due coniugi.
Corretta, quindi, la valutazione, alla luce della vicenda, con cui si è esclusa la circostanza che la rete di partecipazioni societarie facenti capo in vario modo ai membri del gruppo familiare allargato fosse idonea a dimostrare che l’attività della società beneficiaria della garanzia soddisfacesse, sia pure in via indiretta, i bisogni del nucleo familiare dell’uomo, dunque che l’atto di garanzia si riverberasse, non in termini di mero fatto bensì in termini giuridici, a favore di quest’ultimo e del suo nucleo familiare come individuato.
Per meglio inquadrare la questione, i magistrati di Cassazione, condividendo quanto osservato in Appello, spiegano che le dinamiche del gruppo imprenditoriale facente capo ad un gruppo familiare allargato non implicitamente né automaticamente generano l’identità di interesse patrimoniale tra il soggetto nel cui interesse l’obbligazione è stata assunta e quello su cui essa grava, che sola giustificherebbe la sussunzione del debito nella categoria dei bisogni della famiglia dell’obbligato. Vero è, infatti, che la destinazione giuridica dell’atto ai bisogni della famiglia può anche essere solo indiretta (come laddove il sostegno attraverso assunzione di garanzie in favore di una società costituisca sia strettamente funzionale a conservare e, possibilmente, incrementare la capacità lavorativa e reddituale del garante, traendo questi dalla società una quota consistente del proprio reddito e, quindi, le risorse necessarie al sostentamento della famiglia) ma detto collegamento funzionale va provato caso per caso e non basta che sia dedotta e provata la compartecipazione dei genitori e dei figli in altre società (che attesta solo l’elezione dei soci nelle attività economiche all’interno del gruppo allargato familiare).

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