Conto cointestato dei coniugi: il deposito di somme da parte di uno può essere donazione indiretta all’altro

Fondamentale, però, sia provato l’elemento soggettivo in capo al donante, quale intenzione di arricchire il beneficiario

Conto cointestato dei coniugi: il deposito di somme da parte di uno può essere donazione indiretta all’altro

Il deposito su conto cointestato di somme appartenenti ad uno dei coniugi può costituire una donazione indiretta soggetta a collazione. A patto, però, che si dimostri la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al donante, quale intenzione di arricchire il beneficiario con depauperamento del patrimonio personale del disponente, prova che compete a chi deduca il perfezionamento della liberalità.
Questa la precisazione compiuta dai giudici (sentenza numero 22613 del 5 agosto 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso sorto, a seguito della morte di una donna, tra il secondo marito di lei e il figlio, nato dal primo matrimonio, di lei e relativo allo scioglimento della comunione ereditaria.
Riflettori puntati, in particolare, su una presunta donazione indiretta in favore dell’uomo da parte della consorte mediante la cointestazione di un conto corrente su cui era affluito il prezzo – oltre 300milioni di vecchie lire – della vendita di un immobile personale della donna, soldi poi impiegati per l’acquisto di titoli e di fondi di investimento ugualmente cointestati ai due coniugi.
Inutili le obiezioni sollevate dal figlio della donna. Non dimostrato, in sostanza, che, mediante il deposito sul conto cointestato del prezzo della vendita di un immobile personale della donna, quest’ultima avesse inteso donare al marito la metà delle somme, mancando l’elemento soggettivo della donazione, quale intenzione di arricchire il beneficiario con depauperamento del patrimonio personale del disponente. Invece, secondo un modus operandi dei due coniugi protrattosi per decenni, la donna aveva solo contributo alle spese nell’interesse della famiglia.
Detto ciò, l’uomo non era divenuto comproprietario delle somme, ma quei versamenti valevano a predisporre la provvista per far fronte alla gestione familiare, non essendo sorretti dall’intento della titolare di trasferirne la proprietà pro quota a titolo di donazione.

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