Concordato fallimentare: condizioni per la chiusura del fallimento
La chiusura del fallimento non impedisce l’esecuzione del concordato, in quanto gli organi fallimentari conservano la propria ultrattività per il completamento delle attività di liquidazione e pagamento secondo il piano concordatario approvato

A fronte di un concordato fallimentare, la chiusura del fallimento è legittimamente disposta al ricorrere di due sole condizioni: la definitività del decreto di omologazione e la presentazione del rendiconto di gestione da parte del curatore. Detto ciò, la chiusura del fallimento non impedisce l’esecuzione del concordato, in quanto gli organi fallimentari conservano la propria ultrattività per il completamento delle attività di liquidazione e pagamento secondo il piano concordatario approvato.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 13337 del 19 maggio 2025 della Cassazione), i quali hanno respinto il reclamo presentato da una ‘s.r.l.’ a fronte del provvedimento dichiarativo della chiusura del fallimento di una ‘s.p.a.’.
In sostanza, nella vicenda in esame ricorrono entrambe le condizioni previste dalla normativa per addivenire alla chiusura del fallimento in seguito a concordato fallimentare, viste e considerate l’accertata definitività del decreto di omologazione e la presentazione del conto della gestione da parte del curatore.
Infatti, il concordato fallimentare è stato omologato con decreto divenuto definitivo a fine gennaio 2022, con successiva presentazione, da parte del curatore, del rendiconto finale della gestione.
Contrariamente a quanto rilevato dalla ‘s.r.l.’, a nulla rilevano le osservazioni svolte dal curatore nella sua nota informativa in ordine ad una corretta esecuzione del concordato, ciò in quanto le attività residue possono essere compiutamente svolte, anche successivamente alla chiusura del fallimento.
Non condivisibile, poi, la obiezione secondo cui la chiusura del fallimento sarebbe possibile solo ultimata l’esecuzione del concordato. Così, del pari la doglianza – secondo cui lo stesso curatore aveva riferito di dover effettuare una attenta verifica delle modifiche nel frattempo intervenute sullo stato passivo, ai fini della predisposizione del riparto finale –non è condivisibile, se solo si considera che, in realtà, tale verifica integra un adempimento del professionista incaricato, adempimento che prosegue al di fuori della procedura giudiziale e che inerisce alla fase negoziale successiva all’omologa del concordato fallimentare e conseguente alla stessa. In realtà, la chiusura del fallimento non impedisce gli adempimenti previsti nel concordato fallimentare nella sua fase esecutiva, nonché il completamento della procedura di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori, secondo il piano approvato da questi ultimi. Ne è riprova che, dopo l’omologazione del concordato, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. Ciò significa che la chiusura del fallimento, dopo la definitività dell’omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione del conto di gestione del curatore, non risulta certo ostativa all’esecuzione del concordato, secondo le previsioni del piano, sotto la vigilanza ed il controllo degli organi della procedura, che conservano peraltro la propria legittimazione, anche processuale, proprio in ragione dell’attività stessa di esecuzione del concordato.
Corretta anche l’ulteriore affermazione secondo cui sarebbe contrario alla ratio delle norme in materia di concordato fallimentare prevedere una coincidenza della durata della procedura giudiziale con quella della fase successiva all’omologa del concordato fallimentare, destinata all’esecuzione di questo.
Ne consegue che proprio la ultrattività degli organi fallimentari – estesa anche alle attività ancora da svolgersi per l’esecuzione del concordato fallimentare – legittima la lettura nel senso che la chiusura della procedura fallimentare non risulta ostativa alla prosecuzione dell’attività di liquidazione e di esecuzione del concordato fallimentare.