Assegno familiare: chiarimenti sull’indicizzazione
Stop europeo al riferimento allo Stato membro di residenza dei figli
L’indicizzazione dell’assegno familiare in funzione dello Stato membro di residenza dei figli è contraria al diritto dell’Unione Europea.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 16 aprile 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), alla luce del contenzioso sorto in Germania.
In sostanza, nel ‘Freistaat Bayern’ (Land Stato libero di Baviera), i genitori di bambini di età compresa tra i tredici e i trentasei mesi hanno diritto, a determinate condizioni, a titolo di integrazione dell’assegno bavarese per l’educazione dei figli, a un assegno familiare bavarese. Esso ammonta, in linea di principio, a 250 euro al mese rispettivamente per il primo e per il secondo figlio, e a 300 euro a partire dal terzo figlio. Tale assegno non serve a garantire mezzi di sussistenza, ma a dare ai genitori il margine di manovra necessario per compiere le scelte che ritengono appropriate quanto all’istruzione e all’educazione dei figli. Però, i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in alcuni Stati membri percepiscono un importo inferiore a quello percepito dai lavoratori i cui figli abitano in Germania o in altri Stati membri. Infatti, per i figli che vivono in Estonia, in Grecia, in Croazia, in Lettonia, in Lituania, a Malta, in Polonia, in Portogallo, in Slovacchia, nella Repubblica Ceca, in Ungheria o a Cipro, l’assegno ammonta soltanto a 187,50 euro (o 225 euro). Per quelli che vivono in Bulgaria o in Romania, esso ammonta solo a 125 euro (o 150 euro).
Valutando tale indicizzazione come contraria al diritto dell’Unione Europea, la Commissione Europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro la Germania, ricorso accolto dai giudici, poiché le norme dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non consentono di far dipendere la concessione o l’importo di prestazioni familiari a carattere forfettario – il cui ammontare prescinde da qualsiasi valutazione individuale delle esigenze – dal luogo di residenza del figlio.
Detto più chiaramente, i lavoratori migranti devono poter beneficiare delle politiche sociali dello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Essi contribuiscono infatti al finanziamento di tali politiche con i contributi fiscali e sociali che versano in tale Stato. Per di più, l’indicizzazione in esame costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità, in quanto colpisce essenzialmente i lavoratori migranti, i cui figli è più probabile che risiedano in un altro Stato membro.
Poiché il versamento dell’assegno familiare bavarese non è legato all’ambiente economico e sociale dei figli, tale differenza di trattamento non può essere giustificata dall’obiettivo di garantire la parità di trattamento dei beneficiari tenendo conto delle differenze di costo della vita tra gli Stati membri.