Frazionamento della proprietà di un immobile: la parte acquirente entra a far parte del condominio
Il riferimento è alle parti comuni esistenti al momento dell’alienazione e per addizione, man mano che si realizzano, a quelle ulteriori parti necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune, nonché a quelle che i contraenti, nell’esercizio dell’autonomia privata, dispongano comunque espressamente di assoggettare al regime di condominialità